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Se in Italia non ci sarà il carcere per i condannati fino a 4 anni

CUNEO

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PIERCARLO BARALE - Certezza della pena significa che il responsabile del reato, dopo l'esperimento dei tre gradi di giudizio costituzionalmente garantiti, deve essere sottoposto alle misure punitive previste dalla disciplina penale. Se non ci fosse di mezzo l'istituto - quasi solo nostrano - della prescrizione, che assicura ai più determinati nel cercare l'impunità, sfruttando il cronico disfunzionamento della giustizia, il giorno della punizione arriverebbe per tutti.

Invece, soprattutto per i delinquenti più danarosi e meglio assistiti, i tempi dei processi si dilatano. Notifiche errate o intempestive, giudici collocati in pensione con processi da rifare, ordinanze non diligenti e complete, nuove contestazioni per evitare nuovi processi ritardano lo svolgimento dei tre gradi di giudizio. C'è chi gioisce pubblicamente per essere dato "prescritto", come se tale qualificazione fosse a contenuto positivo. Pare sia stato dimenticato che la prescrizione viene accertata e dichiarata solo quando, a fronte del superamento del termine di legge, il giudice abbia accertato la responsabilità penale e non vi siano prove di innocenza.

Perciò il "prescritto" è un condannato mancato e non un innocente ostinato, che è riuscito a sfuggire all'ingiustizia processuale subita. L'esultanza di certi difensori, anche in processi importanti, non è sufficiente per cancellare l'accertata responsabilità degli assistiti, anche per gravi reati, con fatti criminosi addebitati senza ombra di dubbio, ma sfuggiti alla condanna e relativa sanzione per l'intervenuta prescrizione. Tale istituto è stato manipolato come un elastico, secondo le esigenze dei potenti di turno utilizzatori della norma processuale nella difesa per la pluralità di reati. Addebitabili ed accertati con sentenze non divenute definitive per sole ragioni temporali. Se tale istituto non fosse stato operante, parecchi onorevoli avrebbero terminato la non onorata carriera negli istituti di pena.

La riforma dell'ordinamento penitenziario varata dal governo dovrà essere sottoposta alla Commissione Giustizia del Senato per diventare operante. Larghissimi i benefici: le pene sostitutive potranno essere applicate a chi è stato condannato fino a quattro anni di reclusione. Non sarà automatica l'applicazione, ma da parte del giudice, "a seguito dell'osservazione della personalità". Ciò significa un quasi automatismo. La finalità dell'alleggerimento del regime carcerario sostituito dalle misure alternative - arresti domiciliari, affidamento ai servizi sociali - è di contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo della commissione di altri reati.

Esultano - ovviamente - gli avvocati. Non così il "popolo sovrano", testè interpellato anche sul gradimento di quanto è stato finora legiferato in tema di sicurezza. Scippatori impuniti sugli autobus e treni; ladri seriali rilasciati e subito operanti; truffatori di anziani rimessi in libertà per la ritenuta non pericolosità, con la possibilità di reiterare i reati con le solite modalità, sempre più raffinate; bande organizzate provenienti dall'Est specializzate in rapine in villa - vedere quella dei giorni scorsi nella zona del marmo, il Carrarese con proprietario, familiari e commensali picchiati minacciati e rapinati; criminalità economica e fiscale di fatto impunite e quasi inesistenti nelle carceri - pare siano il quattro per cento dei detenuti. Come si dice al Sud, le parti lese sono "scurnacchiate", assistono impotenti all'avvicinarsi della prescrizione dei reati subiti, senza alcuna - anche lontanissima - speranza di essere risarcite.

Occorrerebbe una semplice modifica al codice penale, introducendo l'aggravante del mancato risarcimento, costituente un terzo della pena in più, con la non applicabilità delle attenuanti generiche e del bilanciamento fra aggravanti ed attenuanti. Ora il risarcimento del danno, anche se espresso in termini monetari esigui e non corrispondenti all'effettivo pregiudizio del danneggiato, costituisce spesso attenuante a pura discrezione del giudice. Con la modifica qui esposta, tale attenuante non dovrebbe essere concessa in caso di mancato integrale risarcimento. Con l'aggravante qui proposta, il danno non risarcito causerebbe l'aumento di pena di un terzo. Effettività della pena significa che il reo deve subire una sanzione adeguata alla gravità del reato ed alle conseguenze dello stesso.

Afflittività della pena significa che il reo deve sentire - senza subire tortura psicologica o fisica o trattamenti degradanti - il peso dell'errore compiuto sotto il profilo della perdita della libertà e anche delle comodità di vita di cui poteva disporre: auto, turismo, viaggi, compagnie, visita di mostre, partecipazione ad eventi sportivi o musicali, vicinanza alla famiglia ed agli amici. Se trascorre gli arresti domiciliari nella villa acquistata con le truffe perpetrate o la corruzione per la quale è stato condannato, non c'è alcuna afflittività della pena. Magari gli capita pure di cadere dal ciliegio, come è avvenuto ad un politico a suo tempo rampante del Veneto - non in carcere, ma ai domiciliari nella villa palladiana. Speriamo non citi lo Stato per la caduta ed essere risarcito.

Piercarlo Barale

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