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Equitalia addio, ma per chi paga alla fine non cambia quasi nulla

CUNEO

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ANDREA PORRO - In data 1° dicembre 2016 è stato convertito in legge, con modificazioni, il c.d. Decreto Fiscale con il quale è prevista la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con un nuovo ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione, la rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, con stralcio degli interessi di mora e di tutte le sanzioni amministrative, nonché la riapertura della voluntary disclosure.

L’attuale Equitalia è stata istituita nel 2005 con la primaria caratteristica di essere una società a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate e 49% INPS), segnando una netta inversione di marcia rispetto al passato, con un sistema di riscossione delegato dallo Stato in concessione a circa 40 società di proprietà di istituti bancari e soggetti privati.

L’art. 1 del Decreto Fiscale prevede che “a far data dal 1^ luglio 2017 le società del gruppo Equitalia (n.d.r. Holding Equitalia e Equitalia Servizi di Riscossione) sono sciolte”, fatta eccezione per Equitalia Giustizia, che continua ad essere il gestore del Fondo Unico di Giustizia, dove confluiscono i beni sequestrati nei procedimenti penali, nonché i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l’effetto, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché al monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate, pur avendo autonomia organizzativa, patrimoniale, economica e di gestione.

Il nuovo Ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo, e può svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle Province.

Il suddetto intervento legislativo lascia sostanzialmente invariate le modalità di attuazione della riscossione dei tributi, non essendo previsto alcun nuovo strumento di riscossione a disposizione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione e, soprattutto, non essendo introdotta alcuna nuova garanzia a tutela dei contribuenti.

Inoltre - questa sì una novità potenzialmente importante per i debitori -, l’art. 6 del decreto legge 193/2016, in vigore dal 2 dicembre 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 ed il 2016, così consentendo effettivamente ai contribuenti di definire in modo vantaggioso i propri debiti.

Aderendo alla procedura, i contribuenti possono pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali - particolarmente ridotti - e di remunerazione del servizio di riscossione incluse le spese per le procedure esecutive e per la notifica delle cartelle, mentre non sono tenuti a pagare le sanzioni e gli interessi di mora.

Per aderire alla procedura, i debitori devono presentare un’apposita dichiarazione - utilizzando il modello approvato da Equitalia e già disponibile sul sito - entro il 31 marzo 2017, così manifestando la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Nella dichiarazione i debitori devono indicare il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 5 rate di pari importo, fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute dai debitori deve essere versato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018.

Altresì, nella dichiarazione, i debitori devono indicare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione - con l’impegno a rinunciarvi - e possono scegliere di definire singole partite iscritte a ruolo, anche contenute nella stessa cartella esattoriale - senza obbligo, quindi, di regolarizzare tutti i debiti -.

La sola presentazione della suddetta dichiarazione comporta l’impossibilità per l’Agente della Riscossione di avviare nuove azioni esecutive nei confronti dei debitori, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Successivamente, entro il 31 maggio 2017 Equitalia è tenuta a comunicare ai debitori aderenti alla procedura l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il mese ed il giorno di scadenza di ciascuna di esse, con possibilità di una sola proroga in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà.

Infine, tra le principali novità introdotte nel Decreto Fiscale, è prevista all’art. 7 la c.d. voluntary disclosure (o collaborazione volontaria fiscale), sulla falsariga della sanatoria in vigore lo scorso anno, dalla quale trae la stessa impostazione e le stesse regole con l’unica novità - evidentemente a vantaggio esclusivo dell’erario - del versamento spontaneo di quanto dovuto.

La voluntary disclosure, riaperta dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, consente di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 relative sia per l’emersione di attività estere, sia per le relative imposte, con specifiche disposizioni legislative nel caso in cui abbia ad oggetto contanti o valori al portatore.

In tal caso si presume, salva prova contraria, che i contanti o valori al portatore siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi commesse nell’anno 2015 e nei 4 periodi d’imposta precedenti.

Andrea Porro

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