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Lo spray usato dagli 8 per tentare di rapinare la gente quella tragica sera in piazza

CUNEO

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PIERCARLO BARALE - La banda dello spray al peperoncino è stata neutralizzata, dopo un'indagine esemplare per acume, rapidità, efficacia. Con l'accertamento delle responsabilità degli 8 ragazzi - anche se già maggiorenni sotto il profilo anagrafico - si apre uno scenario di natura penale e civile risarcitoria che costituirà materia per giuristi di ambedue le discipline.

Da un lato sindaca, funzionari del Comune e dello Stato, legali rappresentanti delle società incaricate di progettare e realizzare l'evento e coloro che hanno omesso la dovuta sorveglianza, consentito l'accesso ai venditori abusivi di bevande in bottiglie e collaborato - in negativo - alla commissione dei reati, tra i quali l'omicidio della donna schiacciata dalla calca.

Si tratta di reati di natura omissiva, frutto di negligenza, incompetenza, mancato rispetto delle norme di legge e della doverosa diligenza di ogni operatore o funzionario. Fino all'identificazione dei componenti della banda del peperoncino, le figure sopradescritte erano i presunti responsabili chiamati a giudizio dopo istruttoria attenta e completa, documentale e testimoniale.

Restava da chiarire la causa del panico irrefrenabile, ritenuto provocato dallo scoppio di petardi, che, ove accertato, concorrerebbe con le responsabilità evidenziate e con quella della banda del peperoncino, in corso di accertamento. A quest'ultima pare venga addebitato, oltre al reato di lesioni personali plurime, l'omicidio come consenguenza di altro reato nella persona della donna deceduta a causa dello schiacciamento patito nella calca. Successiva all'azione degli spruzzatori di peperoncino, per effettuare rapine e furti nel corso della visione della partita di calcio avanti il maxischermo installato in piazza S. Carlo.

La figura giuridica dell'omicidio preterintenzionale ipotizzata in un primo tempo non avrebbe retto, in sede di giudizio, perchè non c'è nesso diretto di causalità tra l'azione - spray spruzzato - e l'evento morte. Tale figura di reato è concretata quando si lede una persona, ad esempio con un pugno o altro atto non idoneo di per sè a provocarne la morte, che sopraggiunge come conseguenza non prevista e non voluta - caduta a terra e trauma mortale - da chi tale pugno ha sferrato.

Nel caso della donna defunta dopo lo schiacciamento nella calca, è pur vero che l'origine della caduta e dello schiacciamento è lo spray. Ma non c'è causa, se non indiretta, tra l'azione di per sè illecita e la morte. Tale comportamento pare ascrivibile non al solo capo-banda, il bulletto denominato "Budino", studente diplomando di un istituto commerciale di Torino. Al capo e ai componenti della banda sarà più appropriatamente contestato il reato di morte come conseguenza di altro reato - furti e rapine.

E' meno grave sotto il profilo sanzionatorio. Se i presunti responsabili, anche di lesioni per i quasi 1.500 feriti nella calca, verranno condannati, concorreranno con gli altri a giudizio, nell'obbligo risarcitorio per tutti quelli che assumeranno la veste di parti lese nonchè per quanti - anche enti ed associazioni - avranno titolo alla costituzione di parte civile. Per le prime figure, vi saranno responsabilità di enti e società e personali in capo a coloro che verranno condannati. Tenuti - come concorrenti in fatti illeciti - in solido i danni arrecati sotto il profilo patrimoniale, morale e di immagine, a pagare le somme che il Tribunale indicherà, quantomeno in via di provvisionale.

I presunti responsabili della banda del peperoncino rischiano anche l'incriminazione per associazione per delinquere, se ne verranno accertate le caratteristiche: l'organizzazione, il capo riconosciuto, la pluralità di azioni compiute prima e dopo con le stesse modalità e sempre con l'uso dello spray in occasione di altre manifestazioni affollate.

Con rapine e furti, per fortuna senza le disastrose conseguenze di Torino. Dovute, se sarà accertato giudizialmente - queste ultime - alle carenze progettuali, organizzative, esecutive e negligente gestione dell'evento: dalla ideazione fino all'esito disastroso e purtroppo mortale per la povera vittima Erika Pioletti e doloroso per i 1500 feriti. Il giudizio della banda comporterà, per ogni partecipante, una attenta valutazione della capacità a delinquere dimostrata, l'accertamento della associazione per delinquere, la maturità, l'avere ricevuto o meno adeguata educazione, anche ai sentimenti ed al rispetto altrui.

Si tratta di giovani poco più che maggiorenni, che nel diritto romano - essendo inferiori ai 25 anni - avrebbero trovato comprensione sia sotto il profilo della commissione di reati, che della stipula di contratti per loro sfavorevoli. In psichiatria è noto che fino a circa 25 anni - lungimiranza romana - non si raggiunga il completo funzionamento della nostra complessa macchina cerebrale.

Ciò perché fino a tale età non trova completamento la parte frontale della corteccia. E' destinata alla valutazione delle circostanze, delle decisioni da assumere, delle responsabilità, con i relativi freni agli impulsi ed all'equilibrio dei comportamenti e delle azioni. Se saranno ritenuti colpevoli, si tenterà il loro recupero in carcere. Sotto l'aspetto risarcitorio, mai potranno provvedere essendo - penso - nulla tenenti.

Piercarlo Barale

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