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Funghi: permessi, costi e regole della raccolta validi per tutto il territorio piemontese

MONTAGNA

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CUNEO CRONACA - Dal 2016 la Regione Piemonte per facilitare i raccoglitori di funghi nell'esercizio della loro passione ha modificato la Lr 24 del 2007 introducendo un permesso di raccolta valido per tutto il territorio regionale.

Segue l'allegato, trasmesso dall'Unione Montana Alpi del Mare, per scoprire tutte le informazioni necessarie per praticare la raccolta.

Il titolo per la raccolta dei funghi spontanei epigei, valido in TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE, è costituito dalla ricevuta del versamento della somma stabilita dalla Giunta Regionale su cui NON va applicata la marca da bollo e deve essere accompagnata da idoneo documento di identità.

L’autorizzazione alla raccolta è strettamente personale e consente di raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di: 3 kg a persona al giorno.

I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

PERIODO DI VALIDITA’ E IMPORTO DA PAGARE:

- 5,00 € con validità giornaliera (il giorno per cui si paga va indicato sulla ricevuta)

- 10,00 € con validità settimanale (i sette giorni consecutivi vanno indicati sulla ricevuta)

- 30,00 € con validità annuale (anno solare)

- 60,00 € con validità biennale; (2 anni solari)

- 90,00 € con validità triennale (3 anni solari)

RESIDENTI COMUNI UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE:

Con Deliberazione della Giunta del 05/06/2018, N. 21, l’Unione Montana Alpi del Mare ha stabilito di esercitare la facoltà di cui all’art. 23 comma 2 bis della legge regionale n. 24/2007 e pertanto le somme da versarsi dai residenti dell’Unione Montana che intendono ottenere il rilascio del titolo per la raccolta dei funghi epigei valido solo sul territorio dell’Unione stessa sono le seguenti:

- € 3,50 per il Titolo per la raccolta con validità giornaliera;

- € 6,70 per il Titolo per la raccolta con validità settimanale;

- € 20,00 per il Titolo per la raccolta con validità annuale (anno solare);

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

L’importo può essere versato, tramite:

TITOLO REGIONALE per la RACCOLTA FUNGHI art. 3 Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i.

bonifico bancario, con accredito sul conto corrente intestato a “UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE” - IBAN IT27F0306946036100000300008 - presso INTESA SANPAOLO S.p.A - FILIALE DI BOVES;

contanti direttamente allo sportello della Tesoreria dell’Unione Montana Alpi del Mare (presso INTESA SANPAOLO S.p.A. FILIALE DI BOVES) o presso qualsiasi altro sportello della INTESA SANPAOLO S.p.A.

specificando nella causale: “L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido:

• ANNO/I ..... (per annuale o pluriennale);

• DAL gg (anche in lettere)/mm/aaaa AL gg (anche in lettere)/mm/aaaa (per settimanale);

• IL gg (anche in lettere)/mm/aaaa (per giornaliero);

tramite PAGO PA accedendo al portale PIEMONTE PAY

Per i pagamenti con bonifico e per i pagamenti in contanti presso sportello bancario di cui al punto 2., nella causale devono essere inoltre obbligatoriamente indicati anche: nome, cognome, dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente.       

• selezionare dal browser l’indirizzo https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/

• alla sezione ACCESSO LIBERO

• selezionare il riquadro blu: PAGA CON PIEMONTEPAY (PAGAMENTO SPONTANEO)

• selezionare l’ente UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE

• selezionare la voce di pagamento “Titolo per la raccolta funghi L.R. 24/2007”

• selezionare il tasto PROSEGUI

• inserire i DATI PERSONALI RICHIESTI e l’IMPORTO

• inserire nelle NOTE ILPERIODO SCELTO 

A conclusione della transazione di pagamento il cittadino riceverà il cittadino riceverà direttamente la RT (ricevuta telematica), comprensiva di IUV e di tutti gli altri dettagli del pagamento.

La funzionalità VERIFICA sarà utilizzabile in qualsiasi momento dai cittadini, indicando uno IUV ed il codice fiscale del debitore corrispondente.

La ricevuta del versamento va sempre portata con sé, unitamente ad un documento di riconoscimento e deve essere esibita ogni qualvolta richiesto dagli agenti preposti alla vigilanza.

Per ulteriori informazioni contattare: UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE – Piazza Italia n. 64 – 12012 Boves (CN) - Tel. 0171/385152 e-mail: unionealpidelmare.cn@legalmail.it – sito web: www.unionealpidelmare.it – uam.protocollo@ruparpiemonte.it

UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE - Prot 0000395 del 20/05/2021 Tit VI Cl 9 Fasc

UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE

COSTITUITA DAI COMUNI DI BOVES – CHIUSA DI PESIO – PEVERAGNO – ROASCHIA - VALDIERI

Sede: Piazza Italia, 64 12012 BOVES CN TEL 0171/385152

C.F./P.IVA 03625690049 – pec: unionealpidelmare.cn@legalmail.it – sito web: www.unionealpidelmare.it; uam.protocollo@ruparpiemonte.it

NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI: RACCOLTA FUNGHI DI BASSO PREGIO ECONOMICO:

• la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di titolo, fermi restando i disposti di cui all’art. 2 della L.R.24/2007 e s.m.i..

DEROGA PER I PROPRIETARI DEI FONDI

• per il proprietario, l’usufruttuario, l’avente titolo giuridico e per il conduttore del fondo nonché per il loro parenti ed affini sino al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore), sul proprio fondo non ci sono limiti e non è necessario il titolo per la raccolta.

• Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia.

QUANTITA’ E MODALITA’ DI RACCOLTA

• i possessori di titolo per la raccolta, possono raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di: 3 kg a persona al giorno

• La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie,

procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

• I funghi raccolti vanno riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori

in plastica.

DIVIETI:

La raccolta dei funghi epigei spontanei E’ VIETATA:

• nei castagneti da frutto coltivati, salvo per il proprietario, il conduttore e i loro parenti ed affini di primo grado;

• nei giardini e nei terreni di pertinenza di immobili ad uso abitativo, salvo per il proprietario, conduttore e loro parenti ed affini di 1° grado;

• nei terreni delimitati da apposite tabelle sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile o la raccolta sia riservata ai

sensi degli artt. 820 e 821 del codice civile.

• nelle aree specificatamente interdette per motivi selvicolturali, naturalistici o scientifici, individuate da Regione, Enti Locali, Parchi;

• dal tramonto alla levata del sole.

• E’ vietata la raccolta di esemplari di Amanita Caesarea allo stato di ovolo chiuso.

• E’ vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l’apparato radicale.

• Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario di tutti i funghi, anche se velenosi, perché tutti sono utili alla salute del bosco e

dell'ambiente.

SANZIONI:

Il raccoglitore che non rispetta le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale è soggetto a delle sanzioni amministrative che possono essere comminate da tutti gli operatori addetti al controllo.

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