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FOSSANO/ Stop ad assembramenti: il sindaco dispone la chiusura dei distributori automatici

FOSSANO

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CUNEO CRONACA - Riceviamo e pubblichiamo l'ordinanza del sindaco di Fossano in materia di sicurezza igienico-sanitaria - Emergenza Covid-19 - Esercizi di vicinato (con attività esclusiva di vendita mediante apparecchi/distributori automatici di alimenti e bevande).

"Richiamato il decreto legge 23 febbraio 2020 n 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i; Visto il Decreto Legge n 125 del 07 ottobre 2020 con il quale sono state adottate "Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020";

Richiamati i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» Richiamata il decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte del 20 ottobre 2020, n. 111 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del DPGR n 109 del 16 ottobre 2020;

Tenuto conto che i dati diffusi a livello nazionale e regionale, rilevano un aumento esponenziale del numero di contagi da COVID 19, come altresì si sta verificando sul territorio del Comune di Fossano; Considerato che il suddetto decreto regionale cita testualmente: "Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'intero dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni...";

Atteso altresì che occorre contrastare la presenza di assembramenti senza alcun rispetto delle misure prescrittive di distanziamento interpersonale e di obbligo dell'uso della mascherina, all'interno ed in prossimità degli esercizi di vicinato (con attività esclusiva di vendita mediante apparecchi/distributori automatici di alimenti e bevande), amplificata nelle ore serali e notturne, liberamente accessibili a tutti, accertata altresì l'assenza fisica: di un gestore o di personale ivipresente delegato al controllo;

Constatato che le suddette condotte illecite, sono state ripetutamente segnalate e riguardanti i suddetti esercizi/zone di pertinenza (Via Roma, Via San Giovanni Bosco, Corso Emanuele Filiberto); Dato atto che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti ritenuti necessari alla luce di eventuali esigenze territoriali;

Richiamato l'art 50 commi 5 del dlgs 18.08.00 n 267; O R D I N A Per i motivi esplicitati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla data del 23 ottobre p.v. e fino alla revoca della presente:

- L'immediata chiusura di tutti gli esercizi di vicinato (con attività esclusiva di vendita mediante apparecchi/distributori automatici di alimenti e bevande), che non siano in grado di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera dd, e dell'allegato 11 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e delle relative schede tecniche; - L'obbligo di chiusura dalle ore 18.00 fino alle ore 05.00, per tutti i giorni della settimana, di tutti gli esercizi di vicinato (con attività esclusiva di vendita mediante apparecchi/distributori automatici di alimenti e bevande), presenti sul territorio del Comune di Fossano.

Avverte salvo che il fatto costituisca reato, che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, aumentabile fino ad un terzo nei casi prescritti e fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste; E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato. Dispone l'invio della presente ordinanza: -all’Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali-all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo; -alla Questura di Cuneo -al Comando Stazione Carabinieri di Fossano; -al Comando di Polizia Locale. La Polizia locale, i volontari della Protezione Civile e le Forze dell’ordine, sono incaricati per l’esecuzione della presente ordinanza. Informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio".

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