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FOSSANO/ Il sindaco vieta fuochi d’artificio e botti a Capodanno: multe da 25 a 500 euro

FOSSANO

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Anche a Fossano (Cuneo) è stata messa un'ordinanza con la quale il sindaco Dario Tallone vieta l’utilizzo sul territorio comunale di fuochi d’artificio e botti in occasione di Capodanno.

Ecco il testo integrale dell'ordinanza: "Considerato che è diffusa, in Italia, la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell’anno;

rilevato che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento;

considerato che è intendimento di questa Amministrazione garantire un regolare svolgimento dei suddetti festeggiamenti, tutelando la cittadinanza, la quiete pubblica ed il benessere degli animali;

richiamato il codice penale, all’art. 703, il quale dispone che chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco,accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese;

- richiamato l'art 57 TULPS;

- visti gli articoli 7 bis e 50 del Dlgs 267/2000;

ordina per motivi in premessa indicati, il divieto di utilizzo, su tutto il territorio comunale, di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle 12 del 31 dicembre 2019 alle 24 del 1° gennaio 2020.

Che chiunque violi le suddette disposizioni, fatta salva l'eventuale azione penale, sarà perseguito, in base all’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro".

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