CUNEO
ANDREA PORRO - La mancata approvazione popolare del referendum costituzionale ha complicato la questione dell’Italicum, per la quale la Consulta ha fissato per l’udienza del 24 gennaio 2017 la discussione sulle eccezioni di costituzionalità sollevate in merito - attualmente dai Tribunali di Messina, di Torino e di Perugia –.
Dal 1° luglio 2016 è entrata in vigore la nuova legge elettorale (Italicum) approvata dal Parlamento a larga maggioranza per l’elezione dei soli membri della Camera dei Deputati, sul presupposto dell’abolizione - ad oggi non intervenuta - dell’elezione diretta dei senatori o, in alternativa, della inevitabile riscrittura della legge elettorale per il Senato.
Infatti, la legge di risulta della sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale (Consultellum) ha determinato, per ablazione della legge elettorale precedente (Porcellum) un sistema elettorale che è attualmente in vigore per il Senato della Repubblica, fortemente contraddittorio rispetto all’Italicum, fondato su un meccanismo proporzionale con soglie di sbarramento molto alte.
E con la mancata approvazione del referendum costituzionale in data 4 dicembre 2016, un intervento parlamentare ai fini della omogeneizzazione delle leggi elettorali per le due Camere del Parlamento sarebbe non solo inevitabile, ma anche auspicabile in tempi brevi, non potendosi la Consulta, su una questione così spinosa e divisiva, sostituire interamente al Legislatore.
La questione attualmente proposta alla Consulta in rapporto all’Italicum dev’essere inquadrata in un contesto socio-politico molto differente rispetto a quello che ha giustificato l’ammissione delle questioni di legittimità costituzionale sul Porcellum - legge universalmente screditata, ma immodificata a causa dei veti incrociati dei partiti politici - con la sentenza n. 1/2014.
Sulla falsariga dei moniti espressi dalla Consulta in tale pronuncia, l’Italicum ha introdotto un sistema elettorale proporzionale con un premio di maggioranza (pari al 55% dei seggi) alla lista che al primo turno raggiunge almeno il 40% dei voti validi, ovvero alla lista che al ballottaggio, con la seconda lista più votata, ottiene il maggiore consenso in termini di voti validi.
Si ritiene di dubbia legittimità costituzionale che il premio di maggioranza, in sede di primo scrutinio e di eventuale ballottaggio, operi con riferimento alle percentuali dei voti validi espressi, senza tenere in considerazione il rapporto tra questi ultimi e gli aventi diritto al voto, così violando i princìpi di ragionevolezza e di eguaglianza del voto.
Inoltre, l’Italicum ha introdotto il sistema delle cosiddette candidature multiple, che consente al candidato capolista in più collegi (fino ad un massimo di dieci) di optare, ad elezione avvenuta con successo, per un collegio piuttosto che per un altro, così determinando ripercussioni sul voto di preferenza espresso dagli elettori a favore di un candidato.
Ed i giudici che sinora hanno sollevato le questioni dubitano in merito alla legittimità costituzionale di tale sistema di composizione delle liste e di conseguente espressione del voto, in quanto - analogamente al precedente del Porcellum - sarebbe potenzialmente idoneo a rendere sostanzialmente indiretto il voto espresso dagli elettori.
La Corte Costituzionale - repetita iuvant - non può completamente sostituirsi al Parlamento, ma può esercitare una funzione di stimolo e di suggerimento a modifiche migliorative di un sistema elettorale che, in via definitiva, può essere deciso esclusivamente dai parlamentari eletti, nell’osservanza di una corretta ripartizione dei poteri.
Salvo ulteriori rinvii dell’udienza del 24 gennaio 2017 - stante anche la pendenza di molteplici giudizi ordinari nei quali sono state sollevate incidentalmente questioni di legittimità costituzionale sull’Italicum, in attesa di essere decise ed eventualmente rimesse con Ordinanza alla Corte Costituzionale -, a breve si dovrebbero conoscere le importanti statuizioni della Consulta.
Ma in ogni caso, anche qualora quest’ultima intendesse ripercorrere il precedente della sentenza n. 1/2014, superando i profili di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate ed entrando nel merito - con una sentenza di accoglimento o di rigetto -, il sistema elettorale richiederebbe inevitabilmente un intervento del Legislatore.
E tale intervento è già stato assunto tra le priorità del neo-costituendo Governo politico - per il quale l’Onorevole Gentiloni ha accettato con riserva in data 11 dicembre 2016 l’incarico di provvedere alla sua formazione -, così come voluto dal Presidente della Repubblica Mattarella, all’indomani della crisi del Governo Renzi ed alla luce di serrate consultazioni.
In ogni caso, la legge elettorale deve rappresentare, anche in seno alla cultura tendenzialmente proporzionalista italiana, pur in assenza di alcun fondamento nella Carta Costituzionale, il giusto e corretto equilibrio tra la “governabilità” - meglio assicurata da un sistema elettorale maggioritario - e la “rappresentatività” - meglio garantita da un sistema elettorale proporzionale -.
E nel compromesso politico per il raggiungimento del suddetto equilibrio della legge elettorale deve far riflettere - ed essere scongiurato in Italia - il caso della Spagna che da parecchi mesi è incapace di provvedere alla formazione di un Governo a causa di una legge elettorale che obbliga a coalizioni fra partiti ideologicamente e storicamente incoalizzabili.
Andrea Porro