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CUNEO/ Più chiarezza e meno rischi grazie all'accordo tra consumatori e agenzie immobiliari

CUNEO

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E’ stato siglato, presso la Sala Consiglio dell’Ente camerale, il nuovo protocollo d’intesa tra Agenzie di intermediazione immobiliare e consumatori. Sono in tutto 17 i Protocolli attivi tra consumatori e diverse categorie di produttori di beni presso la Camera di commercio di Cuneo. Nell’ambito immobiliare, in particolare, l’Ente camerale è impegnato fin dal 2001 anno in cui, al fine di definire un modello contrattuale in un settore così importante per l’economia provinciale e la vita delle imprese e dei privati, venne individuato un contratto garantito mediante l’apposizione del marchio collettivo "Cuneo contratti tipo", in accordo con le associazioni dei mediatori immobiliari e dei consumatori.

"Il protocollo di intesa tra Agenzie immobiliari e consumatori – ha dichiarato il presidente dell’Ente Camerale Ferruccio Dardanello – rappresenta un atto importante perché consente alle agenzie immobiliari e ai consumatori di stabilire una metodologia contrattuale che tenga conto delle esigenze di tutti gli operatori coinvolti consentendo, al contempo, una maggiore trasparenza della dialettica economica e una sensibile diminuzione del rischio di contenzioso". L'evoluzione della prassi e della giurisprudenza in materia ha determinato una prima revisione del protocollo nel 2009 ed una seconda alla fine del 2018, con la stesura di un testo di accordo e di due modelli contrattuali (Incarico di vendita e Proposta di acquisto).

L'adesione al protocollo d'intesa impegna i mediatori immobiliari all’utilizzo, nei rapporti con la clientela, dei modelli contrattuali predisposti ed al loro deposito presso il Registro Imprese; ci si impegna inoltre a rivolgersi allo Sportello di conciliazione operante presso la Camera di commercio per la soluzione di eventuali controversie. Con la formale adesione al protocollo si ha inoltre diritto all’utilizzo ed all’esposizione del marchio camerale "Q Cuneo contratti tipo".

Le principali modifiche apportate ai documenti in argomento riguardano il trattamento dei dati personali, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016; il diritto di recesso e la clausola penale, nell’ottica di un bilanciamento dei diritti ed oneri posti a carico delle parti firmatarie; le dichiarazioni del venditore relative alle caratteristiche dell’immobile, che divengono definitive dopo 30 dalla stipula ai fini di una maggior trasparenza e certezza a vantaggio del compratore; la durata dell’incarico, resa conforme alla realtà economica del mercato immobiliare locale (da 6 a 12 mesi).

 

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