CUNEO
Riceviamo e pubblichiamo l'ordinanza firmata dal sindaco di Cuneo Federico Borgna avente per oggetto il "divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale" in vista della notte di Capodanno.
"Considerato che è diffusa, in Italia, la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell’anno;
puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da pane degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione;
esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, cosi, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d’affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
i danni arrecati agli animali possono integrare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o mode) “cagionate” (v.art544 bis) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente celo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle nomrntive;
il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell’ad. 3 del Dpr 31 marzo 1979 per cui “è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n, 616, la funzione, esercitata dall’Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;
possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc,;
Dato atto che per “incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell’articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);
Considerato che risultano già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell’anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti;
che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedime la fmibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;
che l’Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia locale.
Visti:
— la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell’interno — Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di ftiochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S. l’ari. 50 del D.L.gs 18.08.00 n°267 e s.m.i; l’art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00; la L. 24.11.81 n°689; la L. 24.07.08, n° 125; la L. 15.07.09, n°94. l’articolo 3 D.p.r3l marzo 1979; l’ari 659 c.p.; la legge 189 del 2004;
Ordina il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle 14 del 30 dicembre alle 23,59 del 1° gennaio 2018 compresi, su tutto il territorio comunale.
Dispone l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’ari. 7 bis del D. Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’ Autorità Giudiziaria;
le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’ari. 13 della L. n°689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’ari 20 comma 5 legge citata;
le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano “declassificati” contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
del presente provvedimento ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste, sfilate e veglioni, e che venga pubblicato sul sito intemet comunale;
questa ordinanza annulli e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente ordinanza e la stessa sia inviata:
— alla Prefettura — al Comando Polizia Locale — alla Questura — al Comando Provinciale Carabinieri — al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: — ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
— ricorso al TAlI. del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune (dell’art.3. comma4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i); —. ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune (DP.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)".