Meteo Radio Stereo 5 Euroregion Facebook Twitter Youtube Linkedin

I tempi della prescrizione vero cardine della riforma della giustizia

CUNEO

Foto
Condividi FB

PIERCARLO BARALE - La prescrizione opera la cancellazione dei reati per il decorso di un periodo temporale dalla loro commissione. Lo Stato rinuncia ad esercitare l'azione penale, finalizzata all'applicazione delle pene, ed anche alla continuazione dell'azione penale nel caso essa sia stata iniziata e non sia ancora intervenuta una sentenza definitiva. Nel nostro ordinamento il calcolo del periodo prescrizionale inizia dal momento della commissione del reato.

In altri ordinamenti invece calcolata dall'inizio dell'azione penale. Vi sono reati che non vengono considerati permanenti, per i quali il termine prescrizionale decorre spesso prima dell'inizio dell'azione penale.

In tal modo restano impuniti molti reati, poiché il responsabile non ha difficoltà ad invocare il beneficio, quand'anche venisse fatto oggetto di indagine.

Una delle proposte formulate per evitare effetti pregiudizievoli per la società, dovuti alla prescrizione è di cominciare a computare il periodo non dalla commissione del reato, bensì dall'inizio dell'azione penale.

Si rileva però che, stante l'obbligatorietà dell'azione penale, l'imprescrittibilità di tutti i reati prima di tale eventuale inizio processuale porterebbe a dare corso a processi anche per fatti non rilevanti, commessi a distanza di anni o decenni.

Non dimentichiamo che il processo penale deve punire tutti i comportamenti illeciti venuti o portati a conoscenza della Procura della Repubblica.

Collocando - come ora avviene - l'inizio della prescrizione dal momento del fatto-reato, sono automaticamente evitati processi inutili per l'irrilevanza di azioni criminose assai risalenti, che avrebbero dovuto essere sanzionate a suo tempo. Le pene debbono essere applicate, al termine delle fasi processuali previste, per sanzionare i comportamenti illeciti, impedire la giustizia privata e diretta da parte di chi del reato è vittima ed affermare l'autorità dello Stato, finalizzata alla promozione del benessere sociale.

Quando il reato è prescritto perché risalente nel tempo, l'azione penale non sortirebbe più effetto, traducendosi in uno spreco di attività giudiziale.

Pare che, nell'elaborazione delle ipotesi di riforma della prescrizione, resti fissa l'attuale modalità di computo di decorrenza del termine. In molti ordinamenti non si parla di prescrizione, istituto sconosciuto.

In altri, il termine decorre dall'inizio dell'azione penale, senza distinzione tra le varie fasi del processo e senza limite tra le stesse. Viene stabilito il termine entro il quale l'attività giudiziale deve essere completata.

In altri, come viene ipotizzato nella riforma, la prescrizione è frazionata tra le varie fasi processuali, con un tetto massimo globale.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rilevato in moltissime occasioni l'eccessiva durata dei processi e della prescrizione. Tale modalità lede il diritto ad un processo da esaminare in termini ragionevoli.

La maggior frequenza delle estinzioni dei reati si verifica nella fase delle indagini preliminari, mentre la Cassazione definisce nei termini fissati pressoché tutti i procedimenti.

Nel ventennio berlusconiano si è intervenuti sulla durata della prescrizione e sull'entità delle pene, per alcuni reati, in modo da provocare di fatto l'impunità di imputati eccellenti. Ciò in quanto, con l'osservanza delle garanzie difensive e delle modalità stabilite per lo svolgimento delle attività processuali, risultava praticamente impossibile arrivare alle sentenze definitive.

Alle Corti d'Appello non restava che dichiarare l'intervenuta prescrizione. Oppure maturava dopo la sentenza di secondo grado e prima della pronuncia della Cassazione.

Ovviamente, pur essendo possibile rinunciare alla prescrizione da parte dell'imputato, quasi mai ciò avviene. Anzi, qualche politico, dopo aver annunciato di volerlo fare, se ne è ben guardato.

Se, dalle risultanze processuali, emerge l'assenza di responsabilità di chi viene processato, il Giudice deve dichiararlo, anche se è già maturata la prescrizione e lo deve assolvere.

Fino a quando non verrà modificata la presunzione di non colpevolezza fino al termine di tutti i gradi di giudizio, costituzionalmente sancita, tutti o quasi gli imputati ricorreranno in appello e poi in cassazione se condannati, cercando di allungare la strada dei processi, per raggiungere l'agognata meta della prescrizione, alla quale mai si sognerebbero di rinunciare.

Difficilmente verrà modificata la presunzione di non colpevolezza, che non rappresenta, come taluno ritiene, presunzione di innocenza.

Di conseguenza i condannati in primo grado appelleranno le sentenze, così come poi in appello. Alla Cassazione ricorreranno quelli che non avranno raggiunto il traguardo nelle due fasi di merito.

Per completare questo percorso, rispettando le garanzie difensive e le disposizioni procedimentali, occorrerà mantenere in vigore termini procedimentali ragionevoli, per rispettare le prescrizioni della normativa europea in materia dei diritti dell'uomo.

Piercarlo Barale

VIDEO