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CUNEO/ Green pass nei negozi dal 1° febbraio: ecco le 9 attività in cui non servirà

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CUNEO CRONACA - Confartigianato Cuneo ricorda che dal 1° febbraio il Green pass base (che si ottiene anche con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore) sarà necessario per accedere a negozi, banche e uffici pubblici.

Attraverso il Dpcm il governo ha escluso alcune attività commerciali di prima necessità dal controllo Green Pass, ecco qui l'elenco:
 
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Le attività artigianali, con esclusione delle attività di servizi alla persona, per le quali l'obbligo è vigente dal 20 gennaio, sono escluse dall'obbligo di controllo Green Pass. Caso diverso è quello di un'attività artigianale che ha un secondo codice ateco di attività commerciale (diverso dai codici ateco esclusi dall'obbligo di verifica Green Pass sopra riportati). In questo caso per i clienti che entrano in laboratorio per l'attività "commerciale" bisognerà verificare il Green pass. 
 
Come esempio possiamo fare il caso di un autoriparatore (codice ateco 45.20.10 “Riparazione meccaniche di autoveicoli”) che ha come attività secondaria commercio autoricambi e accessori per autoveicoli (codice Ateco 45.32.00). In questo caso, considerato che la Confartigianato ha richiesto un chiarimento ministeriale poiché la normativa non è sufficientemente chiara, in via prudenziale si ritiene che l’impresa debba verificare il green pass “base” ai clienti che intendano acquistare i prodotti non collegabili alla riparazione, mentre non dovrà farlo per coloro che accedono per la sola riparazione del veicolo.

 

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