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Consenso (dis)informato e irrisarcibilità del danno

CUNEO

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Nel rapporto medico-paziente è fondamentale che il sanitario informi adeguatamente il soggetto sull’importanza, sui rischi e sulle conseguenze del trattamento.

Detta informazione viene normalmente fornita attraverso un modulo prestampato e standard del quale si chiede e pretende la sottoscrizione.

La correttezza dell’informazione che il sanitario deve preliminarmente rendere al paziente impone esaustività sulla natura della malattia, indicazioni e controindicazioni del trattamento, rischi connessi ed obiettivi perseguibili.

L’assenza di un valido consenso informato integra un comportamento colposo e negligente del sanitario, violando il diritto di autodeterminazione del paziente e la sua consapevole adesione al trattamento proposto dal medico.

Fondamentale a tal proposito è sottolineare come il sanitario sia responsabile per omessa ed inesatta informazione anche qualora il trattamento sia stato eseguito correttamente: l’obbligo di informazione, infatti, tutela la libertà di autodeterminazione del soggetto che è diritto autonomo rispetto a quello alla salute ed indipendente dalla causazione di un danno biologico.

Sul paziente, però, grava sempre e comunque l’onere di dimostrare, anche in via presuntiva, che non si sarebbe sottoposto all’intervento chirurgico qualora fosse stato adeguatamente informato sui rischi e sulle conseguenze derivanti dallo stesso.

Tra le molteplici pronunce giurisprudenziali in materia, si evidenzia la Sent. N. 19731/14 con cui la Suprema Corte ha precisato che “l’acquisizione del consenso è necessaria anche se la probabilità di verificazione dell’evento è così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto ed il professionista o la struttura sanitaria non posso ometterle in base ad un mero calcolo statistico”.

Ne consegue che, nel momento in cui ci si trovi di fronte ad un modulo per il consenso informato standard, prestampato e non sufficientemente chiaro ed esaustivo è d’obbligo, prima della sottoscrizione, chiedere e pretende che il sanitario lo integri, per iscritto, con tutti gli elementi utili a conoscere e comprendere ogni effetto connesso e conseguente all’intervento.

Avv. Barbara Lettieri

Avv. Susanna Battaglia

 

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