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Saluzzo, è allarme per la processionaria: cosa si deve fare in boschi e aree verdi

SALUZZO

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La processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) è un lepidottero defogliatore in grado di creare danni alla vegetazione delle diverse piante ospiti, ma nel contempo è assai pericoloso, sia per le persone che per gli animali domestici, a causa dei peli urticanti che, liberati nell’ambiente, possono provocare irritazioni cutanee alle mucose, agli occhi ed alle vie respiratorie.

Dal momento sono in aumento le segnalazioni di attacchi di processionaria - segnala il Comune di Saluzzo (Cuneo) in una nota stampa - a causa del progressivo innalzamento delle temperature medie degli ultimi anni, particolarmente nei mesi invernali, si è resa necessaria l’adozione di un provvedimento – l’ordinanza sindacale n. 36 del 1° marzo 2019 – finalizzato a limitare la diffusione del lepidottero, e a contenere i possibili danni per la salute di persone e animali.

Per questo motivo, tutti i proprietari, gestori e conduttori di aree verdi e boschive e gli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale sono tenuti a effettuare entro il 20 marzo tutte le necessarie verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle rispettive proprietà, in particolare sulle diverse specie di pino, per accertare la presenza di nidi di processionaria. Nel caso ne riscontrino la presenza, devono provvedere al più presto alla distruzione dei nidi ricorrendo a ditte specializzate oppure, ove ricorrenti, seguendo le procedure indicate dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte (scaricabile dal sito internet della città di Saluzzo, cliccando QUI).

Tutti questi interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma delle piante in maniera uniforme. È assolutamente vietato depositare i rami contenenti nidi di processionaria nei contenitori della raccolta domiciliare degli sfalci oppure presso l’area ecologica comunale. L’inosservanza delle disposizioni contenute nella predetta ordinanza sindacale (anch’essa consultabile sul sito internet istituzionale) è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 Euro, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

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