CUNEO
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020
Nelle prime ore di oggi, 8 marzo 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto che sostituisce i precedenti e prevede le seguenti misure valide per l'intero territorio nazionale, finalizzate al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus:
• Scuole
Sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali anche regionali, master, università per gli anziani e corsi svolti dalle scuole guida. E’ esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Sono inoltre previste le seguenti misure fino al 3 aprile 2020:
• Eventi e manifestazioni
Differimento di ogni attività convegnistica e congressuale.
Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (inclusi cinematografici e teatrali), in ogni luogo (pubblico e privato).
Sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
L’accesso degli utenti negli uffici e nelle strutture comunali sarà garantito, ma nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
• Esercizi commerciali
Sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Svolgimento delle attività di ristorazione e bar con obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In tutti gli altri esercizi commerciali, all’aperto e al chiuso, si raccomanda che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative dell’accesso con modalità contingentate e idonee a evitare assembramenti.
• Sport
Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
Svolgimento a porte chiuse di eventi, competizioni sportive e sedute di allenamento di atleti agonisti: associazioni e società sportive sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, tramite proprio personale medico.
Sport di base e attività motorie ammessi, ma solo se è possibile il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
• Lavoro
Raccomandazione ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
• Luoghi di culto. Cerimonie civile e religiose
Apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative per evitare assembramenti di persone e tali da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
• Soggetti in quarantena o risultati positivi al virus
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.
• Ingresso di persone dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrate e uscita dai suddetti territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Si segnalano, inoltre, le seguenti misure di informazione e prevenzione:
• Anziani e persone affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita
Si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione, se non nei casi di stretta necessità, e di evitare i luoghi affollati.
• Spostamenti delle persone
Si raccomanda di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.
• Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 ° C)
Si raccomanda di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
• Uffici pubblici
Sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli ambienti aperti al pubblico, di maggiore affollamento e transito.
Nelle pubbliche amministrazioni liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani sono messi a disposizione di addetti, utenti e visitatori.
• Persone in sorveglianza
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del suddetto D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.