Meteo Radio Stereo 5 Euroregion Facebook Twitter Youtube Linkedin

Le nuove misure del decreto governativo che valgono anche per la provincia di Cuneo

CUNEO

Foto
Condividi FB

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020

Nelle prime ore di oggi, 8 marzo 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto che sostituisce i precedenti e prevede le seguenti misure valide per l'intero territorio nazionale, finalizzate al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus:

Scuole
Sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali anche regionali, master, università per gli anziani e corsi svolti dalle scuole guida. E’ esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Sono inoltre previste le seguenti misure fino al 3 aprile 2020:

• Eventi e manifestazioni
Differimento di  ogni attività convegnistica e congressuale.
Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (inclusi cinematografici e teatrali), in ogni luogo (pubblico e privato).       
Sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

L’accesso degli utenti negli uffici e nelle strutture comunali sarà garantito, ma nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.


• Esercizi commerciali
Sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Svolgimento delle attività di ristorazione e bar con obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

In tutti gli altri esercizi commerciali, all’aperto e al chiuso, si raccomanda che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative dell’accesso con modalità contingentate e idonee a evitare assembramenti.

• Sport
Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Svolgimento a porte chiuse di eventi, competizioni sportive e sedute di allenamento di atleti agonisti: associazioni e società sportive sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, tramite proprio personale medico.

Sport di base e attività motorie ammessi, ma solo se è possibile il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

• Lavoro
Raccomandazione ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

• Luoghi di culto. Cerimonie civile e religiose
Apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative per evitare assembramenti di persone e tali da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

• Soggetti in quarantena o risultati positivi al virus
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

• Ingresso di persone dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrate e uscita dai suddetti territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Si segnalano, inoltre, le seguenti misure di informazione e prevenzione:
•  Anziani e persone affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita
   Si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione, se non nei casi di stretta necessità, e di evitare i luoghi affollati.
•  Spostamenti delle persone
Si raccomanda di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.

• Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 ° C)
Si raccomanda di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

• Uffici pubblici
        Sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli ambienti aperti al pubblico, di maggiore affollamento e transito.

Nelle pubbliche amministrazioni liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani sono messi a disposizione di addetti, utenti e visitatori.

• Persone in sorveglianza
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del suddetto D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

VIDEO