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FOSSANO/ Riaprono tutti i parchi e le aree dedicate ai giochi per i bambini

FOSSANO

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CUNEO CRONACA - Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

Richiamato il D.l. 25 marzo 2020 n 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epideomiologica da COVID 19"e s.m.i; 

Considerato che con le ordinanze sindacali n 7 del 18.03.20 e 10 del 06.04.20 a titolo precauzionale e prudenziale, vista la grave situazione epidemiologica in atto, si è provveduto alla chiusura di alcune aree strade/pubbliche cittadine, al fine d'inibire l'accesso ed il potenziale assembramento, in ottemperanza alle disposizioni di carattere generale con le quali s'invitava la popolazione a restare presso la propria abitazione evitando spostamenti non motivati e/o consentiti; 

Richiamata le ordinanze sindacali n 12 del 24.04.20, n. 15 del 03.05.20 e n 16 del 07.05.20, con le quali in seguito all'inizio della c.d. "FASE 2", si è provveduto a riattivare rispettivamente: l'accesso contingentato agli orti comunali, la normale circolazione su alcune strade comunali ed alcuni parchi cittadini nonché la riapertura dei Cimiteri urbani e frazionali; 

Richiamato il D.l. 16 maggio 2020 n 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epideomiologica da COVID 19"; 

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, contenente le disposizioni d'applicarsi nel periodo dal 18 maggio c.a. al 14 giugno p.v., il quale ha stabilito "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.......nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"; 

Richiamato altresì il decreto n 63 del 22.05.20 della Regione Piemonte "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica"; 

Accertato che suddetti provvedimenti, hanno determinato una contestuale diminuzione delle motivazioni richiamate nelle sopracitate ordinanze sindacali di chiusura, nonché di opportunità; 

Ritenuto altresì che per alcune aree pubbliche, come previsto dalla suddetta normativa, si ritiene ancora prematuro, consentire l'accesso, in quanto non sarebbe possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza/assembramento imposte per l'epidemia in corso; 

Accertato altresì che l'evoluzione della situazione epidemiologica non garantisce certezze sui termini di ripresa della normale attività/vita quotidiana; 

Ravvisata la necessità di adottare opportune misure di sicurezza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19; 

Acquisito parere in merito da parte del Centro Operativo Comunale in data 19 maggio u.s; Richiamato l'art 50 del Dlgs 18.08.00 n 267; 

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, con decorrenza dal 25 maggio 2020 di: 

1) di revocare l'ordinanza Sindacale n 12 del 24.04.20 "Regolamentazione accesso contingentato agli orti comunali", prevedendo in combinato con il punto 2) del presente provvedimento, l'accesso e la coltivazione degli appezzamenti di terreno, senza vincoli di presenza e di turnazione, come in precedenza disposto; 

2) di revocare parzialmente l'ordinanza Sindacale n 7 del 18.03.20:

acconsentendo il riaccesso della cittadinanza a tutti i parchi, giardini, aree verdi comunali, ed il riutilizzo/accesso di tutte le attrezzature per il gioco dei bambini; 

2) di confermare la restante parte delle disposizioni ancora in vigore dettate dall'Ordinanza Sindacale n 7 del 18.03.20 mantenendo istituita la chiusura 0-24 delle seguenti aree pubbliche: 

 la sala d'attesa della Stazione Ferroviaria;

A V V ER T E 

Salvo che il fatto costituisca reato, che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, aumentabile fino ad un terzo nei casi prescritti; 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato. 

DI S P O NE 

l'invio della presente ordinanza:
- all’Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali 

-  all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;

-  alla Questura di Cuneo

-  al Comando Stazione Carabinieri di Fossano;

-  al Comando di Polizia Locale.
La Polizia locale, i volontari della Protezione Civile e le Forze dell’ordine, sono incaricati per l’esecuzione della presente ordinanza.

I NF O R M A
che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio.

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