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FOSSANO/ Riaprono i cimiteri urbani e frazionali: obbligatorio l'utilizzo della mascherina

FOSSANO

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CUNEO CRONACA - Riapertura dei Cimiteri urbani e frazionali. Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Richiamato il D.l. 25 marzo 2020 n 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epideomiologica da COVID 19";

Considerato che con le ordinanze sindacali n 7 del 18.03.20 e 10 del 06.04.20 a titolo precauzionale e prudenziale, vista la grave situazione epidemiologica in atto, si è provveduto alla chiusura di alcune aree/strade pubbliche cittadine, al fine d'inibire l'accesso ed il potenziale assembramento, in ottemperanza alle disposizioni di carattere generale con le quali s'invita la popolazione a restare presso la propria abitazione evitando spostamenti non motivati e/o consentiti;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", contenente le disposizioni d'applicarsi nel periodo dal 4 al 17 maggio p.v.;

Richiamato il decreto n 50 del 02.05.20 della Regione Piemonte "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica".

Considerato che con l'approvazione dei suddetti decreti, dalla data del 04 maggio p.v., ha avuto inizio la c.d. "FASE 2", che ha previsto maggiori libertà di spostamento nel rispetto delle disposizioni/distanze di sicurezza;

Accertato che suddetti spostamenti concessi, dalle sopracitate disposizioni, hanno determinato dopo circa due mesi, una contestuale diminuzione delle motivazioni richiamate nelle sopracitate ordinanze, a sostegno della stesse, nonché per motivi d'opportunità, 

provvedendo con ordinanza n 15 del 03 maggio u.s. alla riapertura di numerose aree/strade pubbliche sul territorio comunale per le motivazioni sopraesposte; 

Accertato che le indicazioni del Ministero dell’Interno riportate sul sito istituzionale (http://www.governo.it/it/faq-fasedue) consentono lo spostamento delle persone “nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento”. Le medesime indicazioni affermano inoltre che “come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura

Ritenuto di aver voluto assicurare una graduale riapertura dei servizi, degli spazi e delle aree pubbliche, prevedendo pertanto un riaccesso posticipato di una settimana, ai cimiteri cittadini, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza/assembramento, considerate altresì le festività della settimana in corso;

Accertato altresì che l'evoluzione della situazione epidemiologica non garantisce certezze sui termini di ripresa della normale attività/vita quotidiana;

Acquisito parere in merito da parte del Centro Operativo Comunale in data 30 aprile u.s;

Richiamato l'art 50 del Dlgs 18.08.00 n 267;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, con decorrenza dalle ore 8.00 del 11 maggio 2020:

- di revocare parzialmente (per la parte in argomento) l'ordinanza Sindacale n 7 del 18.03.20: 

riattivando il normale accesso in tutti i cimiteri urbani e frazionali (sono fatte salve le disposizioni normative in vigore, in occasione dei funerali); 

All'interno di tutti i suddetti Complessi Cimiteriali è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

A V V ER T E 

Salvo che il fatto costituisca reato, che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, aumentabile fino ad un terzo nei casi prescritti; 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato. 

DI S P O NE 

l'invio della presente ordinanza: 

  • -  all’Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali
  • -  all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
  • -  alla Questura di Cuneo
  • -  al Comando Stazione Carabinieri di Fossano;
  • -  al Comando di Polizia Locale.
    La Polizia locale, i volontari della Protezione Civile e le Forze dell’ordine, sono incaricati per l’esecuzione della presente ordinanza. 

I NF O R M A 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio.

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