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FOSSANO/ Aumentano i casi positivi al Covid-19: sospesi tutti i mercati settimanali

FOSSANO

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Richiamato il decreto legge 23 febbraio 2020 n 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i; visto il Dpcm del 9 marzo 2020, con il quale le misure di cui all'art 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020, con il quale al comma 1, punto 1) dell’art. 1 del D.P.C.M. del 11/03/2020 prevede la chiusura dei mercati “salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”; 

Richiamato il Decreto n 34 del 21 marzo 2020 della Regione Piemonte, con il quale si prescrive l'obbligatorietà per i mercati settimanali di accessi scaglionati e l'utilizzo di transenne con il presidio della Polizia Locale; 

Considerato che i mercati risultano già per la loro caratteristica fonte di aggregazione e di possibile contagio; 

Accertato che anche nell'ultimo mercato del 21 marzo u.s., (come già accaduto per i mercati del 11 e 18 marzo u.s.), si è assistito ad un consistente transito pedonale delle persone, nelle zone limitrofe all'Area Mercatale (nella fattispecie di Piazza Diaz), motivato in gran parte da dichiarazioni di situazioni di necessità (acquisto beni alimentari), ma tale da non poter garantire completamente, le minime condizioni di sicurezza igienico sanitaria imposte dalla sopracitata normativa; 

Considerata altresì l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio di soggetti positivi al COVID-19; 

Ritenuto di voler adottare quale ulteriore misura prudenziale, per le motivazioni sopraesposte, la sospensione di tutti i mercati settimanali, sulla base delle nuove disposizioni della Regione Piemonte soprarichiamate, nonché contenute nel DPCM 22 marzo 2020; 

Accertato altresì la continuità del servizio di vendita di generi alimentari di prima necessità a beneficio della cittadinanza, garantita da parte delle attività contenute nell'allegato I del DPCM 11 marzo 2020, tale da non determinare, allo stato attuale, accertate situazioni di emergenza o di accaparramento incontrollato; 

Ritenuto di dover continuare adottare ed implementare tutte le misure di natura precauzionale tese a garantire condizioni strutturali ed organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale a tutela della salute pubblica, nell'osservanza delle disposizioni vigenti sopracitate; 

Acquisito parere in merito da parte del Centro Operativo Comunale in data odierna; 

Richiamato il Regolamento per le aree mercatali del Comune di Fossano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 42 del 05.06.03; 

Richiamato l'art 50 del Dlgs 18.08.00 n 267; 

O RDI N A 

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che a partire dal 25 marzo 2020 e fino alla revoca della presente sono sospesi: 

il mercato settimanale del mercoledì (tutte le aree);

il mercato settimanale del sabato (tutte le aree);

il mercato settimanale del lunedì (ubicato in Piazza Dompé - area tra le due tettoie);

il posteggio isolato del venerdì (in Piazza Castello); 

Le assenze da parte degli operatori delle suddette aree mercatali, per le sopracitate giornate non verranno conteggiate, ai fini della decadenza della concessione, considerate le condizioni di eccezionalità del presente provvedimento; 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale; 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

DI S P O NE 

l'invio della presente ordinanza: 

  • -  all’Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali
  • -  all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
  • -  alla Questura di Cuneo
  • -  al Comando Stazione Carabinieri di Fossano;
  • -  al Comando di Polizia Locale.
    La Polizia locale, i volontari della Protezione Civile e le Forze dell’ordine, sono incaricati per l’esecuzione della presente ordinanza.

I NF O R M A 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio.

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